È prevista la frequenza obbligatoria dell’80% delle ore di lezione in programma e le assenze consentite (per un totale massimo del 20%) devono essere equamente distribuite nell’arco del triennio (non oltre 30 ore all’anno).
Le ore di assenze entro il limite consentito non necessitano di essere recuperate, fatta eccezione per le ore di supervisione.
Eventuali ore di assenza eccedenti quelle consentite dovranno essere recuperate, pena la non ammissione al percorso di accreditamento. La Scuola si riserva di valutare caso per caso, anche in base alle eventuali lacune specifiche riscontrate nella preparazione dell’allievo, quali potrebbero essere le modalità del recupero (attraverso la frequenza delle stesse lezioni perse attivate in altri corsi, o attraverso la frequentazione di percorsi formativi integrativi). Eventuali assenze durante le ore di supervisione (73) andranno infatti integralmente recuperate, anche se rientranti nel monte ore di assenza consentito, pena l’impossibilità di certificare le relative ore in sede di valutazione finale del percorso formativo.